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Registro accessi civici
Secondo quanto previsto dall’art.5 del d.lgs. n.33/13 l’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere alla pubblica amministrazione la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i
quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, oppure di richiedere i atti detenuti da questa, ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione e ciò al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché di promuovere la partecipazione al
dibattito pubblico come indicato dall’art.5, comma 1, della legge 124/2015.
Presentazione della richiesta al Responsabile per la Trasparenza
La richiesta di accesso può essere presentata tramite posta elettronica certificata: fondazionepescheria@pec.it
Istruttoria e valutazione dell’esistenza di controinteressati. Esito finale.
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, valuta se vi siano “controinteressati” ai quali comunicare la richiesta, sulla quale si devono pronunciare ex art.5 del
D.lgs. n.33/2013, sostituito dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016, entro 10 giorni dal ricevimento. La comunicazione sospende il termine finale. Entro 30 giorni dalla ricezione
dell’istanza (tenendo conto della sospensione) il soggetto competente adotta il provvedimento di accoglimento o rigetto motivato dell’istanza. In caso di esito positivo dell’istanza, il responsabile del processo trasmette tempestivamente i dati al richiedente, oppure li pubblica nel sito internet (in caso di pubblicazione obbligatoria), indicando il relativo collegamento ipertestuale nell’area
dedicata all’Amministrazione Trasparente.
Richiesta di riesame e ricorso al T.A.R.
Il richiedente può presentare alternativamente ricorso al TAR o richiesta di riesame nel caso di diniego all’accesso o superamento del termine, preferibilmente entro 30 giorni utili per presentare
ricorso al TAR, al responsabile della Prevenzione della Corruzione (RpC), che deve decidere entro i successivi 20 giorni (salvo eventuali sospensioni di legge: richiesta di parere all’Anac o in caso di
richiesta di parere obbligatorio al Garante della Privacy).
Qualora la richiesta di riesame contro il provvedimento di diniego, differimento o assenso parziale all’accesso civico dovesse essere respinta dal RpC è comunque possibile presentare ricorso al
T.A.R.